La responsabilità dell'autista di uno scuolabus non cessa quando i bambini sono scesi dal mezzo.
Infatti, secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.3030/21), l'autista deve prevedere e prevenire i possibili comportamenti imprudenti dei bambini e deve quindi astenersi dal riprendere la marcia se i bambini sono ancora nelle vicinanze del mezzo.
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