Attenzione:
A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
L’ apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani (art. 41, c. 1, D.Lgs. n.81/2015).
Vi sono tre tipologie di Apprendistato:
1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
2. apprendistato professionalizzante: ha come obiettivo il conseguimento di una qualificazione professionale. In questo caso, all’interno del contratto di apprendistato dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica
professionale prevista per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
3. apprendistato di alta formazione e ricerca:
permette il conseguimento del diploma di istruzione secondaria, titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e lo svolgimento del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Il ricorso al contratto di apprendistato è consentito in tutti i settori di attività nel rispetto di determinati limiti numerici,
Il requisito anagrafico che consente l'assunzione del lavoratore differisce in riferimento alla tipologia di apprendistato:
a) il contratto di apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale si rivolge a lavoratori tra i 15 e i 25 anni. La qualifica professionale può essere triennale, oppure si può trattare di un diploma professionale;
b) al contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere i giovani tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni); nel caso in cui siano
già in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni. Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di assumere con contatto di
apprendistato professionalizzante anche i disoccupati percettori di NASpI, DIS-COLL e altri ammortizzatori sociali senza limiti d'età. La qualifica prevista da questa tipologia cambia in base a quanto previsto dai CCNL;
c) il contratto di apprendistato per l'alta formazione e ricerca può essere stipulato nei confronti di lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni (e 364
giorni).
Anche la durata del contratto dipende dalla tipologia di apprendistato:
• nel caso del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il contratto non può durare più di 3 anni per la qualifica e 4 anni per il diploma;
• la durata di un contratto di apprendistato professionalizzante varia sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria ed è generalmente
compresa fra 6 mesi e 36 mesi. Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per cui la durata può
essere estesa fino a 5 anni;
• la durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e ricerca varia a seconda del titolo di studio che si intende conseguire (generalmente non è mai inferiore al corso di studi) ed è regolamentata da accordi fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali.
Il lavoratore apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello stabilito dal CCNL per le mansioni relative alla qualifica da conseguire. In alcuni CCNL l'inquadramento inferiore è invece sostituito da una percentualizzazione della retribuzione prevista per il livello della qualifica da conseguire.
Il tutor è colui che affianca l’apprendista per tutta la durata del contratto di apprendistato, con il compito di visionare e formare l’apprendista per il raggiungimento della qualifica finale. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti. I numeri possono variare a seconda dei Contratti collettivi e se siamo nell'artigianato.
Sezioni video:
00:00 Introduzione
00:10 Cos'è l'Apprendistato?
00:27 Tipologie di Apprendistato
01:39 Retribuzione e Durata
03.53 Come prosegue il rapporto di lavoro?
04:30 estensione del rapporto di apprendistato
05:02 Tutor
05:18 Limite numerico apprendisti
05:44 racconto e mia opinione sull'Apprendistato
07:03 Ultime considerazioni e saluti
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