4.3.1. ATTRIBUZIONI, POTERI E COMPITI DELLA COMMISSIONE
La commissione ha la funzione di rappresentanza (art. 282 TCE).
È evidente che negli Stati membri, la funzione di rappresentanza delle Comunità spetti in via esclusiva alla Commissione.
La Commissione rappresenta anche all'esterno la Comunità.
Infatti spetta alla Commissione tutta la negoziazione degli accordi conclusi dalle Comunità; tutte le relazioni internazionali e i rapporti con le organizzazioni internazionali.
Alla Commissione incombe l'incarico di far rispettare le direttive europee e l'integrità del mercato unico.
I programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, vitali per il futuro dell'Europa, sono organizzati dalla Commissione.
La Commissione ha potere d'iniziativa legislativa (art. 211), è custode dei trattati, e gestisce le politiche dell'Unione europea e delle relazioni commerciali internazionali.
Inoltre, essa opera in stretta cooperazione con la Corte dei conti per eliminare le frodi commesse a danno dell'Unione europea.
Il processo legislativo ha inizio con la presentazione di una proposta da parte della Commissione.
La Commissione non ha il diritto esclusivo d'iniziativa nei due settori della cooperazione intergovernativa tuttavia, essa può presentare proposte allo stesso titolo dei governi nazionali e partecipa alle discussioni a tutti i livelli.
La funzione di vigilanza (articolo 211 TC) della Commissione prevede due tipi di interventi:
— gli interventi diretti;
— gli interventi indiretti, ovvero proponendo ricorsi alla Corte di Giustizia contro Stati ed istituzioni che hanno violato gli obblighi previsti dai trattati.
La Commissione vigila sulla corretta applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri.
La Commissione ha il potere di prendere provvedimenti nei confronti di individui, imprese e organizzazioni per violazione delle norme comunitarie.
La Commissione, inoltre, vigila con attenzione sulle sovvenzioni pubbliche.
La Commissione amministra il bilancio annuale dell'Unione europea.
L'influenza dell'Unione europea nel mondo è rafforzata dal ruolo della Commissione quale negoziatore degli accordi commerciali e di cooperazione con altri paesi o gruppi di paesi.
La funzione esecutiva (articolo 211 TCE) della Commissione può essere distinta in:
— emanazione di atti di esecuzione;
— vigilanza sull'osservanza del trattato.
La Commissione deve tenere conto dei pareri di alcuni comitati incaricati dal Consiglio di assisterla.
Sono previsti tre tipi di comitati:
— i comitati consultivi;
— i comitati di gestione;
— i comitati di regolamentazione che emanano pareri vincolanti.
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