Il regime patrimoniale è un accordo tra due individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune. Comunione dei beni significa che i beni acquistati dai coniugi nel corso del matrimonio, entrano far parte di un unico patrimonio comune e ne sono proprietari al 50%, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno.
Dal 20 settembre del 1975, la legge (L.19/05/75 n.151) stabilisce che, in mancanza di volontà diversa, venga applicato automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Nel regime di separazione dei beni invece, ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio.
La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta dagli sposi prima del matrimonio, con stipula davanti ad un notaio o al momento della celebrazione del matrimonio, con una dichiarazione al celebrante (Ufficiale di stato civile, Parroco o altro ministro del culto). Se i coniugi, dopo il matrimonio, desiderano variare il regime patrimoniale (ossia scegliere la separazione dei beni) potranno farlo con atto pubblico davanti ad un notaio.
Rientrano nel patrimonio comune, i risparmi di ciascun coniuge accantonati durante la vita matrimoniale, le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da tutti e due i coniugi e così pure i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli separatamente.
Sono esclusi invece dal patrimonio comune (art. 177 - 178 e 179 del Codice Civile (pdf9.52 KB)) i beni personali di ciascun coniuge esistenti prima del matrimonio, i beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o successione, i beni ottenuti a titolo di risarcimento danni o di pensione di invalidità al lavoro, i beni ad uso personale o necessari all'esercizio di una professione, i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non entrano nella comunione dei beni.
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