Abbiamo condiviso e riteniamo sia stata giusta la scelta di concentrare in un unico giorno il voto: una scelta che ha consentito allo Stato di risparmiare senza con ciò pregiudicare la partecipazione dei cittadini. Una scelta pienamente prevista dall'ordinamento. Il cd. election day ovvero la concentrazione in un’unica data delle elezioni (amministrative, regionali e politiche) previste lo stesso anno è stato introdotto con il decreto legge n.98/2011. Va sottolineato il fatto che il referendum è rimasto fuori dal campo di applicazione del decreto 98/2011, perché la legge 352/1970 (art. 34) vieta di abbinare il referendum abrogativo alle elezioni politiche, ma questo non esclude, come in questo caso, la contemporaneità con le elezioni amministrative.
Il decreto decreto-legge 4 maggio 2021 n. 41 introduce previsioni volte a consentire, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Si prevede - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l’elettore inserisca personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della medesima, provvede all’inserimento nell'urna.
Per gli elettori positivi a COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e per tutti coloro che siano in isolamento, si prevedono modalità operative e di sicurezza che mettano, tali persone, in condizione di prender parte attiva alle consultazioni.
Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Si dispone che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.
Si è prevista l’applicazione, per le elezioni del 12 giugno 2022, della normativa in materia di referendum per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Rispetto alla composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative. Inoltre, si è stabilito che al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.
Si è rivelata inoltre utile e corretta la scelta di ridurre il quorum strutturale dal 50 al 40 per cento nei comuni con meno di 15000 abitanti evitando altresì il computo degli iscritti AIRE non votanti come si era previsto nel 2021. Al riguardo sottolineiamo ancora una volta la necessità di rendere stabile tale cambiamento approvando l’art. 1 della proposta di legge AC 3144 già approvata dal Senato.
Per quanto riguarda poi la sperimentazione del voto elettronico, pur consapevoli della complessità delle questioni ad esso sottese che ne hanno reso necessario un rinvio, dobbiamo con coraggio andare oltre, perché si tratta di uno strumento utile a velocizzare le procedure e a favorire la partecipazione; positiva inoltre la previsione dell’art. 6 bis che consente a forze minori comunque radicate di poter ottenere l’esenzione dalla raccolta firme delle elezioni politiche così da poter scegliere liberamente se collegarsi attraverso candidature uninominali comuni con altre liste aventi già l’esenzione senza dover anticipare eccessivamente la scelta dei candidati comuni; importante, poi, l’art. 7 che istituisce quattro uffici decentrati per la circoscrizione estero presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli per coadiuvare l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’appello di Roma nelle operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum. Le nuove disposizioni si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.
L’articolo 8 fissa, infine, le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nel complesso, come abbiamo visto, si tratta di disposizioni utili, che vogliono rendere più semplice la partecipazione al voto dei cittadini. Un obiettivo che trova e troverà sempre il pieno sostegno del partito democratico.
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