La concorrenza sleale mediante lo storno dei dipendenti di altra impresa concorrente
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15/04/2014
Per l'interesse e l'intensità sintetica del concetto giuridico, si riporta la massima della corte suprema di cassazione in materia di concorrenza sleale attuata mediante lo storno dei dipendenti di altra impresa concorrente. Afferma la Cassazione:
"La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica (Cass. 5671/98, Cass 6712/96). Questa Corte, peraltro, ha ripetutamente affermato che lo storno dei dipendenti deve ritenersi vietato come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 c.c., n. 3, allorchè sia attuato non solo con la consapevolezza nell'agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa, ma altresì con la precisa intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi), la quale va ritenuta sussistente ogni volta che, in base agli accertamenti compiuti dal giudice del merito ed insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente (Cass. 6079/96; Cass 5718/96; Cass 2996/80, Cass 125/74; Cass 3763/68, Cass 1561/67, Cass 6928/83). Ciò si verifica quando lo storno viene realizzato con un atto direttamente ed immediatamente rivolto ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza, e da alterare significativamente la correttezza della competizione (Cass 9386/12; Cass 13424/08)."
Cassazione civile sez. I 04/09/2013 n. 20228
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