Regime sanzionatorio in caso di mancato procedimento di mobilità.
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- Assunzioni precedenti al 07 - 03 - 2015
Licenziamenti intimati senza la forma scritta: tutela reale piena, ossia reintegrazione + indennità per tutte le retribuzioni mensili perse dalla data del licenziamento, comunque non inferiore a 5 mensilità. In alternativa il lavoratore può scegliere per l'indennità sostitutiva della reintegra.
Licenziamenti intimati violando i criteri di scelta: tutela reale attenuata, ossia reintegrazione + indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione e massimo per 12 mensilità. Anche in questo caso il lavoratore può optare per l'indennità sostitutiva al posto della reintegra.
Violazione procedure previste dalla legge: tutela obbligatoria forte, ossia indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
- Assunzioni dopo il 07 - 03 - 2015
Licenziamenti intimati senza la forma scritta: reintegrazione + indennità non inferiore a 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Violazione dei criteri di scelta o delle procedure previste dalla legge: Tutela obbligatoria, ossia indennità risarcitoria che va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità.
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