Può capitare che, dopo aver acquistato un immobile, saltino agli occhi dei vizi non riscontrati prima di apporre la firma al contratto di compravendita immobiliare. Come tutelarsi? Scopriamolo insieme.
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Le frasi consigliate nel video per tutelarti al meglio:
Le parti precisano di voler procedere alla stipula del presente atto sulla base
delle attuali condizioni dell'immobile e relativi impianti, condizioni che la parte acquirente dichiara di aver verificato a propria cura e di accettare per come esse sono, esonerando sul punto la parte alienante da ogni responsabilità riguardo alla conformità o meno degli impianti stessi e rinunziando alle corrispondenti garanzie.
Con riferimento agli impianti, di cui all'articolo 1 del
D.M. 22 gennaio 2008 numero 37, pubblicato in G.U. numero 61
del 12 marzo 2008, la parte venditrice espressamente esclude nei confronti della parte acquirente, che accetta e vi consente, qualsiasi garanzia circa l'esistenza e la funzionalità impiantistica e circa la conformità degli impianti medesimi alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti all'epoca della realizzazione degli impianti stessi o successivamente, escluso quindi ogni onere di intervento o di adeguamento al riguardo della parte venditrice, ed escluso altresì ogni onere di allegazione o consegna documentale ai sensi
del previgente articolo 13 del D.M. 37/2008, ora abrogato.
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