LA MESSA ALLA PROVA
E’ uno degli istituti del procedimento minorile utili al fine di favorire la celere fuoriuscita del minore dal circuito penale, evitando, quindi, gli effetti dannosi derivanti da una possibile condanna.
È una procedura speciale che causa l’estinzione del reato.
Consente al minore/imputato di chiedere la sospensione del processo per un determinato periodo di tempo, non superiore a tre anni, entro il quale dovrà svolgere attività non retribuita funzionale alla sua rieducazione.
Si può applicare a qualsiasi tipologia di reato, anche a quelli particolarmente gravi e di rilevante allarme sociale.
La sospensione del processo viene disposta con ordinanza nel corso dell’udienza preliminare o in dibattimento.
L’istituto prevede che il minore/imputato venga messo alla prova sulla base di un progetto educativo predisposto dai servizi sociali minorili, che può avere vari contenuti, si può trattare di prescrizioni di fare o non fare, principalmente che riguardano lo studio o il lavoro, ma anche lo sport, le attività sociali o di volontariato. Il Giudice può impartire, inoltre, prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.
L’esito positivo della messa alla prova comporta la misura premiale dell’estinzione del reato pronunciata con sentenza di non luogo a procedere, se intervenuta in corso di udienza preliminare o di non doversi procedere, nel caso in cui la sentenza intervenga a conclusione del dibattimento.
Al contrario, l’esito negativo, comporta a ripresa del processo da dove era stato interrotto.
La valutazione dell’esito della prova avviene nell’udienza di verifica fissata appositamente dal Giudice e si svolge nel pieno rispetto dei principi del contraddittorio e della difesa in presenza delle parti interessate.
La sospensione del procedimento per messa alla prova può essere revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni, consistenti in un rifiuto del minore/imputato ad impegnarsi nel progetto da egli accettato in precedenza.
Per la valutazione dell’opportunità di revocare la messa alla prova viene fissata un’apposita udienza.
Cerchiamo di capire meglio l’applicazione di quest’istituto con un esempio.
Daniela, di anni diciassette, viene trovata dai Carabinieri in possesso di un quantitativo di droga suddivisa in sacchetti e di alcuni strumenti tipici dello spaccio.
Daniela viene imputata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 73 del DPR 9/10/1990 numero 309.
All’udienza preliminare chiede al giudice la sospensione del processo con messa alla prova.
Il giudice accetta e incarica i servizi minorili di concordare con l’imputata un adeguato piano, tenuto conto anche dell’attività scolastica della minore e del fatto che a breve si iscriverà alla scuola guida per il conseguimento della patente.
Dopo l’incontro con la minore, i servizi sociali approntano un piano che prevede:
- la prosecuzione degli studi,
- il conseguimento della patente di guida
- lo svolgimento di un’attività di volontariato per tre ore alla settimana presso la protezione civile del luogo ove risiede.
Il giudice approva il progetto e sospende il procedimento per nove mesi, rinviando a nuova udienza.
Al termine dei nove mesi, all’udienza di verifica, se Daniela avrà rispettato quanto prescrittogli otterrà una sentenza di NON LUOGO A PROCEDERE per ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA.
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