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Come funziona una s.r.l.?
Partiamo dalle sue caratteristiche.
Si tratta di un ente con una personalità giuridica separata da quella dei soci.
Per questo motivo è dotata dei seguenti organi societari:
1. L’assemblea dei soci, che approva il bilancio, nomina gli amministratori e ne decide il compenso
2. L’organo amministrativo, composto dall’insieme degli amministratori e che ha il potere di gestire la società. Questi spesso coincidono con i soci, ma non è sempre detto
3. L’organo di controllo, che ha il potere di controllare la società. Può essere nominato solo al superamento di precisi limiti dimensionali
Veniamo ora al regime patrimoniale della s.r.l.
Il patrimonio dei soci è totalmente distinto da quello della società: autonomia patrimoniale perfetta.
Significa che il debito della società non è dei soci, che non rispondono mai dei debiti sociali con il proprio patrimonio personale.
Ma cosa succede in caso di fallimento di una s.r.l.?
La società risponde con tutto il suo patrimonio, mentre i soci solo per il capitale conferito.
Ma attenzione: è qui che si corre il rischio di cadere in errore!
S.r.l. non vuol dire fare tutto quello che si vuole.
È infatti vero che i soci non rispondono, ma gli amministratori sì se hanno mal gestito la società.
E dovranno rispondere:
• Civilmente: obbligo di risarcire di danni causati ai creditori
• Penalmente: dei reati di bancarotta e di ricorso abusivo al credito (due reati fallimentari)
Ecco perché con la s.r.l. bisogna essere molto attenti!
La legge tutela se si fanno le cose correttamente, altrimenti le conseguenze per gli amministratori potrebbero essere gravi.
Veniamo ora al regime contabile.
Per le s.r.l. c’è l’obbligo della contabilità ordinaria.
Possiamo passare subito agli altri obblighi di legge:
• Il capitale minimo, che per le s.r.l. semplificate è di 1€, mentre per quelle normali è di 10.000€. Inoltre, le perdite non possono mai superare 1/3 del capitale, in caso contrario scatta l’obbligo di reintegro
• I prelievi della società: in questo caso sono rigidi, solo utili che risultano da bilancio approvato. Solo a quel punto si potrà prelevare. In caso contrario si rischia imputazione per bancarotta fraudolenta per distrazione
• Obbligo di depositare il bilancio: è pubblico, quindi va depositato in Camera di Commercio e chiunque può consultarlo
• L’obbligo di controllo sulla società oltre una soglia dimensionale (sindaco unico o collegio sindacale). Serve per vigilare sulla corretta applicazione di legge e statuto, la correttezza dei principi della amministrazione e che la contabilità sia tenuta in modo corretto. Il tutto è fissato in base a determinati limiti stabiliti da un nuovo decreto, di cui parlo a partire dal minuto 14:20. NOTA DI AGGIORNAMENTO: rispetto a quando è stato girato il video, ora tali limiti sono raddoppiati: 4 milioni di euro per l’attivo, 4 milioni di euro per i ricavi da conto economico.
Anche per questo video è tutto.
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Buona lettura!
Claudio Cerutti
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