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Le problematiche serie che sono emerse dal momento in cui questi veicoli sono stati introdotti nella circolazione stradale riguardano la sicurezza e la tutela del conducente in caso di incidenti stradali.
questi veicoli sono stati equiparati ai velocipedi; perciò, devono attenersi a tutte le regole previste per la circolazione delle bici, vediamo alcune di quelle riferite alla circolazione dei monopattini elettrici:
- I monopattini elettrici possono essere condotti da utilizzatori che abbiano compiuto 14 anni di età muniti di un idoneo casco protettivo, tale obbligo invece non è previsto per i maggiorenni, ma il buon senso ci suggerisce che l’utilizzo del casco è fortemente consigliato;
- La loro circolazione è consentita esclusivamente su strade urbane dove vige il limite di velocità di 50 km/h, e dove è consentita la circolazione ai velocipedi
- Possono circolare su strade extraurbane, solo nel caso in cui è presente una pista ciclabile e pertanto la circolazione è consentita all’interno di quest’ultima
- Dove non possono circolare? su strade urbane con limite di velocità superiore a 50 km/h e dove vige localmente un divieto di circolazione per i velocipedi;
- I monopattini possono circolare sulla carreggiata ad una velocità non superiore ai 25 km/h invece sulle aree pedonali devono ridurre la velocità 6 km/h;
- i conducenti dei monopattini elettrici devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiede e, comunque, mai affiancati in numero superiore di due
- i conducenti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani, devono reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta;
- È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, è vietato trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo
Per quanto riguarda invece il verificarsi di incidenti stradali che vedono coinvolti questi tipi di veicoli dobbiamo pensare che in effetti sono esposti ad un alto rischio di incidentalità, vuoi perché si tratta di veicoli che rendono quasi inevitabile la perdita di equilibrio del conducente su strade che possono presentarsi dissestate, con presenza di buche, di avvallamenti, ma anche per l’impossibilità di azionare in breve tempo l’arresto del veicolo in casi di emergenza come ad esempio l’attraversamento improvviso di un gatto o anche solo per evitare la collisione con un veicolo che improvvisamente esce da una sosta o da un parcheggio.
Vediamo allora cosa accade quando si verifica un incidente stradale.
In maniera del tutto semplificata possiamo dire che se la responsabilità del sinistro è a carico del conducente di un veicolo come auto, moto, autocarro, i danni subiti dal conducente del monopattino elettrico e dal mezzo stesso saranno risarciti dalla garanzia Rc Auto del veicolo responsabile.
Situazione diversa si ha quando il responsabile del sinistro è il conducente del monopattino elettrico.
Ricordiamo che nell’attuale normativa non è previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici ad uso privato; pertanto, se il conducente non è stato previgente a stipulare a priori una copertura assicurativa che copre tali danni dovrà risarcire il danneggiato di tasca propria.
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