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Come vi ha evidenziato nei precedenti video del canale dedicati all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, l’accettazione dell’eredità con tali modalità determina una separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede, nel senso che i creditori del defunto, oppure i legatari potranno soddisfare le loro ragioni esclusivamente sui beni ereditari, senza che possano aggredire i beni personali del defunto.
Cosa accede, tuttavia, se il defunto aveva già in corso procedure esecutive al momento del decesso? Possono i creditori del defunto proseguire tali procedure esecutive in pendenza della procedura di accettazione beneficiata?
Ancora, possono i creditori del defunto agire, comunque, in giudizio contro l’erede che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, al fine di sentirlo condannare al pagamento dei crediti da loro vantati nei confronti del defunto, nonostante l’accettazione beneficiata?
A tali domande darò risposta in questo video.
La sentenza citata nel video:
Cassazione civile sez. trib., 24/10/2008, n.25670
“In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il divieto di promuovere procedure esecutive, posto a carico dei creditori dall'art. 506, comma 1, c.c. (una volta eseguita la pubblicazione di cui all'art. 498 c.c.), non esclude che i creditori stessi possano procurarsi un titolo giudiziale di accertamento o esecutivo e dunque procedano verso l'erede con le opportune azioni, valendo tale titolo nella procedura di liquidazione predetta, ove il relativo credito può trovare soddisfazione nell'eventuale residuo; l'erede contro il quale sia stato formato un titolo esecutivo che lo condanni in qualità di erede beneficiato, pur se tenuto al pagamento non oltre il valore dei beni a lui pervenuti (ex art. 490, comma 2, n. 2, c.c.), per potersi esonerare dal pagamento deve dimostrare non che l'asse ereditario sia stato originariamente insufficiente a coprire la passività, bensì che lo stesso è rimasto esaurito nel pagamento di creditori presentatisi in precedenza. (Principio reso con riguardo ad una pretesa fiscale, ritenuta non azionabile dalla sentenza impugnata in cui la commissione tributaria aveva erroneamente negato che l'ufficio creditore potesse domandare alcunché per non aver fatto opposizione allo stato di liquidazione ed ivi ottenuto una riforma dello stesso)”.
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