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La responsabilità oggettiva differisce dalla generica responsabilità extracontrattuale in quanto prescinde dall’elemento soggettivo della colpa.
Si parla a tal proposito delle norme di cui all’art. 2047 – danno cagionato dall’incapace – con la conseguente responsabilità del tutore; art. 2048 – responsabilità dei genitori e dei maestri – che rispondono del danno cagionato dai figli o degli alunni durante le ore di lezione; art 2049 – responsabilità dei padroni e dei committenti – che rispondono dei danni cagionati dai soggetti alle loro dipendenze; artt. 2050 e 2052 – responsabilità per l’esercizio di attività pericolose o responsabilità da circolazione stradale – a tal riguardo ricordiamo che la guida è una attività lecita ma pericolosa come statuito a più riprese dalla Suprema Corte; o ancora gli artt. 2051 e 2052 – danno da cose in custodia o responsabilità dei proprietari degli animali-.
Tutte queste fattispecie sono accomunate dal fatto che rilevi, oltre il danno ingiusto, il solo nesso di causalità, in base al quale si risponde del danno cagionato come conseguenza immediata e diretta della propria condotta.
In queste ipotesi, quindi la responsabilità del soggetto custode, del genitore, del maestro, dell’impresario edile rispetto ai danni cagionati dai propri operai etc. è presunta ed oggettiva salvo che quest’ultimo – il soggetto che aveva “un concreto potere di vigilanza sulla cosa” – dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, ovvero che si sia integrata l’ipotesi del c.d. CASO FORTUITO.
Questo lo possiamo definire come “una dimostrata alterazione repentina della res, riconducibile ad un elemento esterno”.
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