La terza Sezione della Cassazione civile con la sentenza 20941 del 26 luglio 2024 è intervenuta nuovamente sul Danno da vacanza rovinata, in particolare sul ritardo dei voli arei, con un'importante decisione che ha statuito il seguente principio di diritto:
Nel caso di ritardo nel trasporto aereo internazionale regolato dalla Convenzione di Montreal (nella fattispecie concreta quantificato dall'attore in un totale 58 ore), il danno non patrimoniale è risarcibile solo se viene dimostrato e non si presume automaticamente. È necessario che il danno sia specificamente allegato e dimostrato dal richiedente, e non può essere considerato in re ipsa, ossia presunto per il solo fatto del ritardo.
Inoltre, per essere risarcibile, il danno non patrimoniale deve derivare dalla lesione di diritti inviolabili della persona, che abbiano rilevanza costituzionale o un autonomo fondamento normativo sovranazionale. Questo implica che il danno deve consistere in una lesione grave, superando la soglia minima di tollerabilità e non essere un mero disagio o fastidio. La rilevanza dell'interesse leso è un prerequisito fondamentale per la risarcibilità del danno non patrimoniale.
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