Si è deciso di parlare della verifica fiscale, ex articoli 33 DPR 600/73 e 52 DPR 633/73, partendo dalla fine, cioè dal PVC, che rappresenta il documento conclusivo della verifica .
Tale scelta è stata dettata dalla particolare natura giuridica che il documento riveste. Esso è, infatti, assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, e fa fede fino a querela di falso. Vuol dire, in parole semplici, che le dichiarazioni, sia del contribuente e sia di terzi, contenute nel PVC hanno valore di confessione poichè raccolte dai funzionari (Agenzia delle Entrate) e/o militari (Guardia di Finanza) che rivestono la qualità di pubblici ufficiali.
Dopo il rilascio della copia del PVC al contribuente, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, devono trascorrere sessanta giorni come previsto dal comma 7 dell’art. 12 della Legge 27 luglio 2000 (Statuto del Contribuente). Tale periodo è previsto a garanzia del contribuente che può presentare memorie in sua difesa. Sempre il comma 7 prevede una deroga al periodi di 60 giorni in “ casi di particolare e motivata urgenza”.
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