incapacità legale: Inidoneità a porre in essere validamente atti giuridici.
- minore età: incapacità legale riconosciuta dalla legge. Perché il minore non è in grado di comprende le conseguenze economiche delle sue azioni. Per i più maturi dai 16 anni è possibile l'emancipazione. Gli atti sono annullabili nella misura in cui i genitori non ne abbiano ricevuto un vantaggio, e sempre ché il minore non abbia usato insoliti e complessi raggiri come la falsificazione del documento. è un incapacità assoluta perché i minorenni non possono compiere validamente alcun atto. L'avente potestà o il tutore hanno rappresentanza legale sul minore e compiono tutti gli atti nel suo interesse.
- interdizione: incapacità legale (in quanto prevista dall'ordinamento) ma che si ottiene mediante una procedura giudiziale dichiarativa: rivolta ad accertare l'incapacità del soggetto di provvedere ai propri interessi. è un incapacità assoluta perché il soggetto non è in grado di compiere alcun atto senza l'intervento del tutore. prevede la nomina di un tutore che compie atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
casi che prevedono interdizione:
- casi gravi di sordomutismo o cecità, soprattutto in mancanza di educazione a provvedere ai propri interessi.
- tutti i casi infermità gravi
- soggetti sottoposti a un perenne stato di incapacità di intendere e di volere.
Gli atti posti in essere dall'interdetto possono essere annullati da chi ne ha l'interesse.
- inabilitazione: incapacità legale che si ottiene mediante una procedura dichiarativa. è un incapacità relativa perché il soggetto può compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l'ausilio del curatore. prevede la nomina di un curatore che compie gli atti di straordinaria amministrazione anche con il preventivo consenso del giudice.
video di Igor van Ellinkhuizen registrato con la webcam in data 21 giugno 2012 01:33 (PD
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