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Cercheremo di capire meglio due istituti che molto spesso si confondono perché sono molto simili quello del dolo eventuale e della colpa cosciente. La colpa cosciente: si ha quando l'evento che pur non essendo voluto è tuttavia previsto dalla gente come conseguenza della sua condotta ora siamo andando a vedere la cosa un po' più dall'alto siamo nell'ambito dell'elemento soggettivo del reato e nello specifico è una fattispecie della colpa l'articolo 61 del codice penale riconduce l'ipotesi della colpa cosciente a una aggravante delle fattispecie colpose quindi ricapitolando chi agisce con colpa cosciente in qualche modo prevede si prefigura che ha un certo evento possa capitare però non vuole assolutamente che ciò si verifichi e quindi rimane in una condizione interiore in qualche modo di negazione di quel tipo di evento. Dalla colpa cosciente distinguiamo invece il dolo eventuale: il dolo eventuale sussiste nel momento in cui il soggetto prevede quindi come nella colpa cosciente si prefigura l'evento ma fa qualcosa di più cioè lo accetta se ne assume il rischio e in qualche modo lo prevede come una conseguenza probabile o anche solo possibile della della propria condotta nello schema riassuntivo che potete vedere qua sotto noi abbiamo la colpa cosciente il dolo eventuale per quell' elemento che li accomuna, cioè il fatto che il soggetto agente si rappresenta la possibilità del verificarsi dell'evento ma che cos'è che distingue questi due elementi soggettivi? Da un lato nella colpa cosciente il soggetto ha il preciso convincimento che l'evento non si verificherà mentre nel dolo eventuale il soggetto permane nella convinzione o comunque nel dubbio che l'evento si possa verificare e anche ne accetta il rischio.
Teorie giurisprudenziali: la concreta possibilità che l'evento si verifichi quindi abbiamo il dolo eventuale oppure nella testa della gente vi è un' astratta possibilità che l'evento si verifichi e quindi ha trovato la colpa cosciente. Un'altra teoria ancora accettazione del rischio che è una di quelle che va per la maggiore: se il soggetto agisce prevedendo e accettando il rischio che deriva dalla propria azione o omissione, il danno stesso, allora abbiamo il dolo eventuale il soggetto invece dall'altra parte che agisce prevedendo l'evento come possibile ma lo reputa improbabile o comunque dominabile in qualche modo non accetta questo rischio e allora abbiamo la colpa cosciente. Ancora una volta poi abbiamo la teoria della dominabilità oggettiva quindi se un evento è oggettivamente dominabile dall'uomo oppure no però voi capite che un diritto penale che si concentra molto sull' elemento soggettivo utilizzare una teoria oggettiva sembrerebbe un pochino anacronistico assolutamente non idoneo ad accertare questo elemento che è l'elemento soggettivo e allora andiamo a vedere quelli che sono ormai i criteri che vengono più utilizzati alla giurisprudenza: formula di Frank , ovvero se il soggetto ci si chiede se il soggetto avesse avuto la certezza e la concretizzazione del fatto avrebbe agito ugualmente facendo prevalere i propri interessi rispetto a quelli degli altri? Se la risposta è affermativa abbiamo un dolo eventuale se negativa una colpa cosciente quindi vediamo che il criterio è quello di un bilanciamento Poi vengono indagati anche quella che è la personalità e il grado culturale del soggetto e la probabilità anche della verificazione dell'evento, teniamole poi quindi ai casi concreti. Prendiamo due casi specificamente: da un lato la classica un altro caso di scuola che è quello del datore di lavoro che omette di approntare le cautele necessarie per evitare danni ai lavoratori che sono suoi dipendenti. Come riusciamo a stabilire se dolo o colpa cosciente? Proprio riproponendoci queste cose questi appigli giurisprudenziali che abbiamo appena trovato quindi ci chiediamo il datore di lavoro ha agito perché voleva ancora più profitto e quindi ha accettato effettivamente il rischio e non ha approntato per questo le cautele oppure dall'altra parte questa cosa non è stata attuata in questo modo ma semplicemente non aveva nel pensiero di poter produrre effettivamente quel fatto? E quindi li applichiamo la condotta il datore di lavoro era molto distante dalla condotta standard che doveva tenere? Se lo è avremo dolo eventuale se non lo è avremo colpa cosciente.
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