A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
TAGS: CONCORSO PUBBLICO - TAR LAZIO - ESCLUSIONE ILLEGITTIMA - LEGAMI FAMILIARI E PRECEDENTI PENALI - RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE - ORDINANZA GIUDIZIARIA - DIRITTI DEI CANDIDATI - SELEZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
INDICE
1) INTRODUZIONE
2) IL FATTO;
3) L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO.-
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INTRODUZIONE
L'ordinanza del TAR Lazio n. 3122/2024, relativa al giudizio n. 6417/2024, tratta un delicato tema legato alla partecipazione a concorsi pubblici di soggetti che abbiano vincoli parentali/familiari con individui gravati da precedenti di polizia o penali.-
Il caso si focalizza sull'eventualità che tali legami possano influire sulla valutazione dei candidati durante la selezione, in particolare nei concorsi per ruoli – come quello di appartenenti alle Forze di Polizia - che richiedono elevati requisiti morali e di affidabilità.-
[2]
IL FATTO
Nel caso di specie, una giovane allieva Finanziera, in attesa di essere chiamata per l'addestramento, si era vista recapitare un provvedimento di esclusione, in ragione di legami parentali con soggetti gravati da precedenti di polizia o penali; rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Zito, impugnava tale provvedimento avanti il Tar Lazio.-
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L'ORDINANZA DEL TAR LAZIO
Nella fattispecie, il Tar Lazio, con un provvedimento cautelare, ha sospeso l'esclusione della candidata, sottolineando che non è possibile discriminare automaticamente un candidato a causa di legami familiari con persone con precedenti penali, a meno che non venga dimostrata una concreta compromissione della propria integrità morale o professionale. In assenza di elementi che evidenzino un rischio concreto per l'amministrazione o per l'incarico pubblico in questione, i legami parentali non possono costituire una motivazione sufficiente per l'esclusione dal concorso.-
La sentenza utilizza il principio – di origine penalistica - di individualità della responsabilità, vietando di attribuire penalizzazioni automatiche a chi non è direttamente coinvolto in fattispecie criminosi, anche se parente di persone con precedenti.-
A parere di chi scrive, questa interpretazione è coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, che tutela l'accesso paritario ai concorsi pubblici basato esclusivamente sul merito individuale e non su circostanze familiari e parentali.-
In sintesi, il TAR Lazio con l'ordinanza n. 3122/2024 – che ricalca la sentenza n. 10046/2024 dello stesso Tribunale - ha confermato che i legami parentali, pur rilevanti in alcuni contesti – da soli - non possono essere un ostacolo alla partecipazione a un concorso pubblico, salvo che non vi siano elementi specifici e concreti che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione.-
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