Se tu o la tua azienda vantate un credito verso un comune in dissesto finanziario, oppure un credito accertato con sentenza contro un Ente Pubblico o una Pubblica Amministrazione, continua a leggere questo articolo per scoprire come recuperare l’importo dovuto.
Se leggi questo articolo è possibile che cerchi un avvocato per il tuo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Secondo la CEDU hai diritto ad ottenere il pagamento dell’intero importo, non dal Comune in Dissesto ma dallo Stato, in quanto la legge sul dissesto degli enti locali viola il diritto umano alla proprietà su un credito certo liquido ed esigibile.
Ma andiamo con ordine.
I comuni in dissesto sono centinaia in tutta Italia, e molto spesso dall’apertura del dissesto sono discese gravissime conseguenze per i tanti – come lavoratori, professionisti, fornitori – che da questi Comuni attendevano il pagamento dei propri stipendi, onorari, parcelle o fatture.
Tutti i creditori dei Comuni in dissesto si trovano apparentemente nell’impossibilità di recuperare il proprio credito, ciò in quanto ai sensi del’art. 248, co. 2 e 4, TUEL«2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto … sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese» 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa e già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità».
Le procedure di legge vorrebbero quindi che il creditore presentasse una domanda di ammissione al passivo dell’ente in dissesto, e su tale domanda l’OSL – Organismo Straordinario di Liquidazione, potrebbe procedere con un’offerta “scontata” o con un pagamento secondo il principio della par condicio creditorum.
Ma non tutti sanno che la legge italiana in materia è stata ritenuta non congrua e rispettosa dei diritti umani da parte della CEDU.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, difatti, con la Sentenza De Luca contro Italia del 2013, ha affermato che il cittadino o l’impresa vittima del meccanismo previsto dalla legge sul dissesto degli enti locali, abbia diritto ad ottenere dallo Stato Italiano il pagamento integrale del proprio credito, degli interessi e del danno non patrimoniale.
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