Con un dossier pubblicato a fine novembre, il Senato ha fatto chiarezza su una questione che ha sempre generato parecchi dubbi, ovvero l'IVA agevolata nei lavori edili. Questa aliquota diminuita al 10%, si applica negli interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. I problemi sorgono quando in questi lavori sono interessati i cosiddetti beni significativi, sui quali non viene applicata l'IVA agevolata. In questi casi la somma ad IVA al 10% non è quella che copre l'intero importo dell'intervento, ma solo il totale meno il valore dei beni significativi. Sorvolerò sul commentare una definizione così precisa come “beni significativi”, in cui rientrano tanto ascensori e montacarichi, quanto videocitofoni, ma in descrizione vi lascio un link ad un articolo che conterrà l'intero elenco di questi beni, che sicuramente vi tornerà utile, e gli interventi per i quali si può usufruire dell'IVA agevolata.
Il Senato ha dunque definito due casistiche, attenzione perché entriamo in un campo molto abbastanza complesso:
1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: per questo tipo di interventi l'IVA agevolata al 10% si applica solo ad una somma calcolata sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, il valore dei beni significativi, che deve essere espressamente specificato nella fattura emessa da chi compie i lavori. Facciamo un esempio: ammettiamo che il costo netto di un qualsiasi intervento di manutenzione sia di 15.000 euro, di cui 4.000 è il costo per la prestazione lavorativa, 10.000 è il costo dei beni significativi e i restanti 1.000 euro è costo di altre spese accessorie. L'IVA al 10% si applica sulla spesa totale meno il costo dei beni significativi, in questo caso 15.000 - 10.000 = quindi su 5.000 euro;
2. Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione: per questo tipo di lavori l'aliquota al 10% non si applica, come nel caso precedente ai beni significativi, ma solo: 1) sul valore delle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità: esempio, sulla sostituzione degli infissi, che sono beni significativi, l'installazione di tapparelle che funzionano indipendentemente dall'infisso stesso è da considerarsi bene finito; 2) sulle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d'opera; 3) sull'acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi.
ATTENZIONE perché se per un intervento che rientra nella casistica dell'IVA al 10%, avete pagato la normale IVA, allora avrete due anni di tempo per chiedere il rimborso al venditore che ha emesso la fattura.
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