In caso di separazione o divorzio, i genitori nella generalità dei casi hanno l’affido congiunto dei figli. Questo significa che i figli vivono prevalentemente con uno dei genitori ma entrambi i genitori prendono le decisioni che riguardano i figli e affrontano insieme le spese straordinarie, quelle spese che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli, che vanno a far fronte ad eventi imprevisti o eccezionali e che non sono prevenativabili in anticipo; sono spese straordinarie, ad es. le rette di scuole private, i viaggi di istruzione, l’acquisto del motorino, le spese per l’attività sportiva, per il dentista, per l’oculista, per le visite specialistiche. In genere, le spese straordinarie vanno preventivamente concertate tra i genitori. Spese straordinarie quando non vanno concordate. Quando però la spesa è necessaria, indifferibile o urgente per l'interesse del figlio, l'accordo preventivo non è richiesto. Il genitore che ha sostenuto la spesa ha diritto al rimborso della quota a carico dell’altro genitore. L’interesse del figlio è il criterio da seguire per stabilire se la spesa straordinaria va necessariamente concordata o meno. Molti Tribunali per scongiurare conflitti e relativi contenziosi hanno adottato protocolli, specificando quelle che sono le spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo e quelle che non richiedono l’accordo dell’altro genitore, il quale anche se non è d’accordo deve comunque partecipare alla spesa. Vi sono casi in cui i figli sono affidati in via esclusiva ad uno solo dei genitori. In questo caso in cui il genitore affidatario prende tutte le decisioni relative al minore, stabilisce autonomamente le spese straordinarie che devono essere per fatte i figli, come si risolve la questione delle spese straordinarie? Il genitore non collocatario deve sempre rimborsare le spese straordinarie sulle quali non ha potuto dire nulla?
𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐨 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐰𝐞𝐛
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