Decreto Cura Italia, le misure in tema di sospensione di mutui, finanziamenti e leasing
Il Decreto n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020, prevede una moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese. Certamente, però, la situazione generale nel campo del credito bancario appare per molti versi ancora incerta ed in via di evoluzione, stante peraltro la mancata pubblicazione di regolamenti attuativi.
Sintetizziamo di seguito le principali notizie attualmente a disposizione.
1. Sospensione rimborso di prestiti e mutui per le PMI
Per le piccole, medie e microimprese, sono sospese fino al 30 settembre 2020 le scadenze per il pagamento di:
rate di prestiti e mutui;
canoni di leasing;
prestiti non rateizzati;
Non possono inoltre essere revocati fino al 30 settembre 2020:
i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti;
le linee di credito accordate “sino a revoca”.
Tali benefici non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
All’uopo è stato Potenziato il Fondo di Garanzia PMI, con ulteriori misure per la liquidità delle imprese, per un miliardo in più di plafond, garanzie statali per la moratoria sui finanziamenti bancari, sostegno fiscale per la cessione dei crediti deteriorati, garanzia massima per singola impresa fino a 5 milioni di euro.
Per quanto riguarda, in particolare, la moratoria su prestiti e finanziamenti di PMI e microimprese penalizzate dalle misure anti-Covid-19, è stata prevista una garanzia pubblica, a sostegno dei predetti benefici, pari al 33%.
2. Le moratorie sottoscritte dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) a tutela delle imprese
Venerdì 6 marzo 2020, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all’Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogandol’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”.
Grazie a questo accordo, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus possono usufruire della c.d. moratoria ABI per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020.
Ciò implica che esse potranno:
per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie), chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno;
per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare, chiedere la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
L’Addendum, al quale aderiscono il 90% delle banche in tutta Italia, è immediatamente operativo.
Inoltre, la misura prevede che, ove possibile, le Banche offrano condizioni migliorative rispetto a quelle esplicitamente previste dall’accordo, e ciò al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese richiedenti.
Le misure stabilite dalla moratoria ABI appaiono, in questo delicato momento storico convenienti non solo per l’azienda – la quale evita in tal modo la segnalazione in Centrale Rischi (con conseguente revoca degli affidamenti) -, ma anche per la banca, che può evitare di dover qualificare il credito come deteriorato, e così di inserire gli accantonamenti di legge che “assorbono” il capitale sociale.
Ciò appare tanto più rilevante in considerazione del fatto che la nuova disciplina sulla segnalazione dei crediti deteriorati e delle società in default non è stata interessata da alcuna modifica da parte del Decreto legge 18/2020.
Pertanto, la crisi in atto può costituire, se ben sfruttata, una possibile chance per le imprese che vogliano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, mediante richiesta alla banca di nuova liquidità, la pattuizione di accordi più sostenibili con i creditori o la definizione di un piano di risanamento, tanto più alla luce del fatto che il D.L. n. 9/2020, recante “Misure Continua fonte : [ Ссылка ] Il video e le informazioni sono soggetti a cambiamenti in base alle decisioni Governative ,
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