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Ciao, su questo video vediamo di capire insieme quali sono le conseguenze pro e contro nel caso di rinuncia alla casa.
Considerato che, per lo più, l’abitazione coniugale viene assegnata alla madre collocataria dei figli, parliamo, per semplificare, di rinuncia della madre alla casa coniugale.
Potresti avere già avuto l’esperienza dell’assegnazione della casa coniugale, a tuo favore o a favore dell’altro genitore.
E allora saprai già che, nella prassi giudiziale, se ci sono figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, la casa coniugale viene assegnata al genitore con il quale rimangono collocati i figli. Si parla pertanto di ‘genitore assegnatario’.
Ovviamente, il fatto di avere la casa assegnata costituisce un vantaggio ma vi sono anche situazioni in cui il genitore assegnatario non intende continuare a vivere in quel luogo, magari perché al piano di sopra abitano i suoceri o perché vuole cambiare tutto per voltare pagina veramente.
Allora, vediamo tre casi diversi di rinuncia e gli effetti che ne possono derivare.
1° caso: quello in cui l’abitazione è di proprietà al 100% del genitore non assegnatario, di quello cioè che dovrà ‘fare fagotto’ e trasferirsi altrove.
Qui è evidente che il genitore assegnatario avrà un risparmio di spesa abitativa, rimanendo a vivere con i figli nella casa dell’altro. Ciò dovrà comportare, come conseguenza, una riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, dato che la disponibilità della casa ha un valore economico e costituisce, essa stessa, una modalità di mantenimento.
E tale riduzione dovrà essere maggiore se il genitore tenuto a lasciare la casa familiare andrà a pagare un canone di locazione o un mutuo per l’ abitazione sostitutiva.
Quanto appena detto vale, in proporzioni diverse, anche per il caso in cui la casa familiare sia di proprietà di entrambi i coniugi.
2° caso: se la casa familiare è di proprietà dei nonni, la stessa verrà ugualmente assegnata al genitore convivente con i figli. Pertanto, lo svantaggio economico ricadrà sui nonni stessi. Nella trattativa tra i due genitori separandi si potrà cercare di far pesare, a livello economico, il fatto che la casa appartiene alla famiglia del genitore non assegnatario.
Per tradurre in valore economico la disponibilità della casa familiare potrai basarti sul cosiddetto valore locativo dell’immobile, che è praticamente il valore corrispondente al canone di locazione che potrebbe essere richiesto per quell’immobile (o per la metà di esso, nel caso di comproprietà). Ma, attenzione, questo non significa che l’assegno di mantenimento andrà diminuito di un importo uguale al valore locativo, anche perché il più delle volte il valore locativo supera l’ammontare dell’assegno di mantenimento! Inoltre, questo valore locativo andrà virtualmente attribuito pro quota ai componenti del nucleo che vi abita. Si tratta, dunque, di un valore di riferimento che può aiutare nella ricerca di un punto di equilibrio.
3° caso: la casa non è di proprietà ma è condotta in locazione. Il canone di affitto dovrà essere pagato dal genitore assegnatario mentre l’altro pagherà un nuovo affitto o un mutuo per la propria nuova abitazione.
Ecco, in tal caso, la rinuncia alla casa familiare non comporta conseguenze economiche sull’assegno di mantenimento per i figli, dato che entrambi i coniugi dovranno sostenere spese abitative. Soltanto se il genitore non convivente con i bambini si trovasse ad abitare in una nuova casa a costo zero (ad esempio perché va a vivere con i propri genitori) lo stesso potrebbe trovarsi a dover versare un assegno più elevato per il mantenimento dei figli.
La conclusione che puoi trarne è la seguente: l’assegnazione della casa familiare è una variabile che incide sulla quantificazione del contributo per il mantenimento dei figli.
Essa, pertanto, va tenuta in considerazione nella trattativa tra coniugi per addivenire ad una separazione consensuale.
Lo stesso vale nel caso di divorzio o per i genitori non sposati che vogliano regolare i rapporti rispetto ai figli nati dalla loro relazione.
E infine, qualora non si raggiunga un accordo per la separazione consensuale, anche il giudice dovrà tenere conto del valore intrinseco che riveste l’assegnazione della casa familiare e determinare, di conseguenza, l’importo da corrispondere per la prole anche sulla base di esso.
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A presto, ciao!
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