Autovelox occultato? E’ truffa contro gli automobilisti
(Corte di Cassazione penale, sez. II, sentenza 23 maggio 2013, n. 22158).
Sussiste, innanzitutto, un rapporto di strumentante tra i beni sequestrati ed il reato di truffa per cui si procede, considerato che gli autovelox costituiscono lo strumento delle attività illecite accertate ed enunciate nella prospettazione accusatoria (truffa consistente nella rilevazione di velocità attraverso autovelox posizionati in modo da essere occultati agli ignari automobilisti), a nulla valendo che la res impiegata per commettere la truffa abbia natura lecita, allorché assolva, nell'ordito truffaldino, una valenza causale ai fini della realizzazione del reato.
Di conseguenza, gli autovelox si prestano, proprio in ragione di tale nesso di interdipendenza con il reato, ad essere assoggettati a vincolo reale sia quale corpo del reato ("le cose ... mediante le quali il reato è stato commesso") sia quale cosa pertinente al reato la cui libera disponibilità può agevolare la commissione di altri reati della stessa specie di quello per cui si procede”.
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