La disciplina del licenziamento è stata oggetto di una profonda riforma che ha significato lo svuotamento dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che garantiva ai lavoratori dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti licenziati illegittimamente il diritto di tornare a lavorare in azienda.
La riforma ha inciso in modo profondo sulla tutela dei lavoratori delle aziende con più di 15 dipendenti e contribuito ad accentuare la precarietà nel mondo del lavoro.
La linea di demarcazione tra il prima e il dopo è data dal D.lvo 23/2015, il cd Jobs act. I lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo hanno una tutela profondamente diversa e molto più blanda rispetto ai colleghi assunti prima di questa data.
Prima del Jobs Act il licenziamento illegittimo faceva scattare delle conseguenze diverse a seconda del numero dei dipendenti della società.
Nelle imprese con più di 15 dipendenti si applicava l’art 18 dello statuto dei lavoratori che prevedeva come regola generale la reintegra nel posto di lavoro e il pagamento di una indennità risarcitoria. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro sceglieva tra la riassunzione del lavoratore o il pagamento di un risarcimento danni che andava fino ad un massimo di sei mensilità.
Il Jobs act introduce per il licenziamento illegittimo una nuova disciplina in cui la reintegra nel posto di lavoro rimane solo per pochi casi.
Non è più la regola per i dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti. Cosa prevede il jobs act?
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