Buongiorno Signori e bentornati in compagnia di mister LUL il canale dei lavoratori ipervitaminizzati
Oggi voglio parlare di un argomento scabroso.
LAVORO STRAORDINARIO MA NELLO SPECIFICO IL RIFIUTO DEL LAVORATORE A PRESTARE QUESTI STRAORDINARI
Si puo, non si puo, insomma partiamo inquadrando la norma e vediamo di capire quali sono i diritti del lavoratore e di conseguenza i limiti al potere datoriale!
Si definisce “lavoro straordinario” il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro che la legge individua in 40 ore settimanali, sappiamo che i contratti collettivi possono poi stabili orari normali diversi da quello legale.
Il lavoro straordinario deve inoltre essere, questo è importante, computato a parte sul LUL cioè deve essere evidenziato con una voce specifica in busta paga che riporti l’indicazione della percentuale di maggiorazione spettante al lavoratore e la quantità di ore effettuate.
Ho parlato di maggiorazioni non a caso infatti, dato che lavorare ore straordinarie È più faticoso rispetto a lavorare nelle ore ordinarie, ovviamente i contratti collettivi devono prevedere delle maggiorazioni che compensino il lavoratore per questa maggior faticosità sostenuta.
La normativa inoltre dispone espressamente che il ricorso al lavoro straordinario debba essere contenuto, prevedendo un limite legale di 250 ore annue, fatto salvo una diversa previsione dei contratti collettivi.
Il datore di lavoro può richiedere lavoro straordinario lecitamente nei casi e con i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, che prevede dunque casistiche e fattispecie caratteristiche, ovvero previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore oppure ancora in caso di:
a) eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a pericolo grave ed immediato o possa arrecare danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse.
Veniamo ora al gran RIFIUTO da parte del lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinarie, qui la giurisprudenza non ha un orientamento univoco, ma quello prevalente ritiene che sussista l’obbligo di prestare lavoro straordinario qualora il datore di lavoro, in buona fede, richieda lavoro straordinario relativamente alle casistiche previste dalla legge e appena elencate o secondo le previsioni e i limiti previsti dalle norme del contratto collettivo applicato.
In altri termini se il lavoratore dovesse rifiutare, senza giustificato motivo, di prestare il lavoro straordinario legittimamente richiesto commetterebbe un inadempimento, sanzionabile disciplinarmente.
Le ripercussioni quindi possono andare dalle più lievi (ammonizione o richiamo verbale o scritto, multa), alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per uno o più giorni, sino a giungere al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi (come potrebbe accadere in caso di irragionevoli rifiuti a fronte di esigenze eccezionali o di imminente pericolo di danno alle persone oppure in caso di recidiva regolarmente contestata).
Riassumendo ci si può rifiutare sempre di prestare lavoro straordinario, lecitamente richiesto, attenzione è qui la chiave ‘ LECITAMENTE RICHIESTO , quando:
si ha un giustificato e giustificabile motivo al rifiuto, problemi di salute di qualche familiare, esigenze particolari
se il datore di lavoro richiede prestazioni oltre i limiti imposti dalla normativa di legge e contrattuale, faccio un esempio, se mi chiedi straordinario strutturalmente quando potresti far fronte a questa esigenza assumendo altro personale, ovviamente posso rifiutare perchè non rientriamo nemmeno piu nella definizione di straordinario e il datore non sta applicando ne il principio di buona fede ne il rispetto delle norme di legge.
il lavoratore studente puo sempre rifiutare legittimamente il lavoro straordinario
Ultimo caso, recentissimamente oggetto di sentenza di cassazione, che sancisce il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili, infatti dice la corte il diritto a non lavorare è un diritto soggettivo e PIENO con carattere generale." Il datore non può quindi negare al dipendente tale diritto se non previo accordo con il lavoratore.
🔥LAVORO STRAORDINARIO OBBLIGATORIO?🔥RISCHI e CONSAPEVOLEZZE
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