Chi abbia lesigenza di cambiare il proprio cognome, oppure il nome o cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela lorigine naturale o per motivi diversi da quelli suindicati, deve intraprendere il procedimento predisposto dal Regolamento per la semplificazione dellordinamento dello stato civile, come di seguito indicato.
Come fare per cambiare cognome
Qualunque cittadino che intenda cambiare il proprio cognome o aggiungerne un altro al proprio deve essere autorizzato dal Ministro dellInterno tramite apposita istanza da inoltrare al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Il Prefetto assume le informazioni sulla domanda curandone listruttoria e la trasmette al Ministero dellInterno con il proprio parere.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente è autorizzato, con decreto del Ministro dellInterno, a far affiggere allalbo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda. Laffissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce allavviso.
Al riguardo, si ritiene utile specificare quanto segue:
* Se linteressato è nato e residente allestero, laffissione deve essere effettuata solo allalbo dellufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede;
* Se linteressato è residente allestero, ma nato in Italia, laffissione deve essere effettuata oltre che allalbo dellufficio consolare, anche allalbo pretorio del comune di nascita;
* Se, infine, linteressato è nato allestero, ma residente in Italia, laffissione deve essere effettuata solo allalbo pretorio del comune italiano di residenza.
Con il decreto con cui si autorizzano le affissioni, si può prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto) il sunto della domanda.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data dellultima affissione o notificazione.
Lopposizione si propone con atto notificato al Ministro dellInterno.
Trascorso questo termine di trenta giorni senza che sia stata proposta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
1. un esemplare dellavviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
2. la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Cambio nome o cognome ridicolo o rivelante origine naturale
Qualunque cittadino che intende cambiare nome o aggiungerne un altro al proprio oppure vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato lufficio dello stato civile dove si trova latto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Il Prefetto, esperita listruttoria di rito, se ritiene la domanda meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a far eseguire le affissioni negli stessi termini già indicati per le richieste di competenza del Ministro.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
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