Misure per appalti
DUVRI (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze): rischi da interferenze
Nel caso di appalti, vanno adottate speciali verifiche, di informazione e coordinamento, per evitare i rischi di interferenze tra lavorazioni
Ambito di applicazione: affidamento di lavori, servizi e forniture, da parte di PA ed enti locali
Datore di lavoro committente: ha l’obbligo di verifica, di informazione e coordinamento:
Verificare l’idoneità tecnica e professionale, tramite il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio (oppure di una autocertificazione), del DURC o altre certificazioni necessarie
Fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi le informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro
Tutti i datori di lavoro (committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori) devono:
Cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
Coordinare, mediante scambio di informazioni, gli interventi di protezione e prevenzione
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Misure per appalti
Datore di lavoro committente: deve elaborare un unico Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (cd. DUVRI) con le misure da adottare per la riduzione al minimo dei rischi
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto, nel caso di ente locale, e deve essere redatto dal titolare del potere decisionale e di spesa riguardo la gestione dell’appalto
Esclusioni dal DUVRI: servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori di breve durata (fino a 5 uomini-giorno) (salvo obbligo di cooperazione)
Settori a basso rischio infortuni e malattie: il datore di lavoro può nominare un incaricato del compito di sovrintendere alla cooperazione ed al coordinamento
Tessera di riconoscimento: è obbligatoria, quale ulteriore misura di tutela, per tutti i lavoratori di appalti o subappalti e lavoratori autonomi
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Dispositivi protezione individuali
Definizione: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
Riferimenti: D.Lgs. 17/2019, D.Lgs. 475/1992, Reg.UE n. 425/2016
I DPI sono mezzo di prevenzione dei rischi sussidiario, rispetto alla loro eliminazione o riduzione dei rischi con tecniche di prevenzione
Obbligo: i DPI devono essere utilizzati quando non è possibile evitare completamente il rischio, con misure tecniche, mezzi di protezione collettiva, organizzazione del lavoro, etc.
Criteri
Adeguatezza dei DPI ai rischi da prevenire
Adeguatezza alle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori
Adattabilità del DPI alle necessità dell’utente
Compatibilità dei DPI, in caso di utilizzo multiplo
Sicurezza sul lavoro - Parte 16 - DLgs 81 / 2008 - tutorial
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