Le condizioni igienico-sanitarie e organizzative de La Tinaia sono adatte ad ospitare chi è in attesa dello status o è rifugiato.
Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso mosso dalla proprietà dell'edificio di Chiesanova di Cascina, al centro delle polemiche e dell'attività amministrativa della giunta cascinese a guida leghista, che dopo le proteste dei migranti ospitati del 30 giugno 2017, emise un'ordinanza di rimozione degli abusi edilizi (interni all'edificio) denunciandone il sovraffollamento (l'intento era quello della chiusura del centro da sempre in cima ai pensieri dell'amministrazione Ceccardi).
Invece, nel tempo, La Tinaia è diventata sempre più affollata ed ora, torna al centro della politica cascinese per la decisione del Tar (vedi il comunicato del Pd ed il post pubblicato poco fa dalla sindaca Susanna Ceccardi che riportiamo integralmente più sotto).
Nella sentenza il Tar spiega: "L’utilizzazione degli immobili individuati dalle prefetture come strutture di accoglienza, in quanto provvisoria ed eccezionale, non presuppone che si tratti di fabbricati già idonei allo scopo né vale ad imprimere agli stessi in via definitiva una particolare destinazione d’uso. L’ospitalità temporanea richiede infatti un mero “allestimento” atto ad assicurare le esigenze essenziali della accoglienza e non certo tale da comportare una definitiva trasformazione tipologica del fabbricato (che richiederebbe, invece, un apposito titolo edilizio). Per cui, se da un lato la destinazione urbanistica di tipo ricettivo non costituisce un requisito ai fini della individuazione dell’immobile come struttura temporanea di accoglienza da parte del Prefetto, dall’altro il provvedimento prefettizio non incide affatto sulla sua destinazione edilizia che, una volta venuta a cessare la necessità alloggiativa, ritorna ad essere quella prevista dal relativo titolo abilitativo. Chiarito ciò cade la premessa stessa da cui muove il provvedimento impugnato secondo la quale le opere eseguite dalla Sig.ra del Punta avrebbero determinato un mutamento di destinazione d’uso rilevante sotto il profilo edilizio ed urbanistico e non potrebbero perciò rientrare nella categoria della manutenzione straordinaria soggetta a CILA".
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Dopo il ricorso vinto dalla proprietà di fronte al Tar, pubblichiamo questo video esclusivo registrato la mattina del 30 giugno 2017, che mostra le condizioni interne in cui versava l'edificio in quella data.
Leggi l'editoriale di Luca Doni: La buona educazione ed i post male informati [ Ссылка ]
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