𝗘𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗜𝗠𝗨 addio per i coniugi residenti in Comuni diversi. 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗮𝘀𝘀𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻. 𝟮𝟬𝟭𝟯𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗟 𝟮𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟭 (così come l’articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplina la “nuova IMU”) è sempre stato interpretato, anche dalla maggior parte dei Comuni, nel senso che, se i coniugi risiedevano anagraficamente in Comuni diversi, 𝗹'𝗮𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘃𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲, a meno che non si potesse applicare ad entrambe le unità immobiliari, laddove fosse dimostrata la necessità per uno dei coniugi di risiedere anagraficamente in un altro Comune per esigenze lavorative. Ne conseguiva che, nell’ipotesi in cui il nucleo familiare fosse stato scisso anagraficamente in Comuni diversi, senza che vi fossero esigenze specifiche, l’𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹’𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗱𝗶𝗯𝗶𝘁𝗮 𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗲.
Con la 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻. 𝟮𝟬𝟭𝟯𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬, la Corte di Cassazione ha invece ritenuto che, perché possa operare l’esenzione, il possessore e il suo nucleo familiare debbano non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre nell’ipotesi di “𝘀𝗽𝗮𝗰𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼” 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮, nessun immobile può beneficiare dell’agevolazione.
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