Usufruire di un'opera intellettuale altrui durante un concorso pubblico, al fine di conseguire immeritatamente determinati titoli, è reato.
Lo prevede la legge n. 475/1925 che sanziona tale condotta con la pena della reclusione da tre mesi ad un anno, intendendo tutelare l'interesse alla genuinità degli elaborati presentati da ciascun candidato in occasione di esami o concorsi pubblici.
Il reato è integrato anche qualora il candidato faccia riferimento a opere intellettuali, di cui citi la fonte, ove la rappresentazione del suo contenuto sia non il prodotto di uno sforzo mnemonico e di autonoma elaborazione logica, ma il risultato di una materiale riproduzione operata mediante l'utilizzazione di un qualsiasi supporto abusivamente impiegato nel corso della prova.
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