L'iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie è regolata dall'art 2424 e nella interpretazione di questa normativa occorre tener presente anche l'OIC 21.
La sottoclasse delle immobilizzazioni finanziarie comprende le seguenti voci:
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
2) crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) verso altri
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi
Per illustrare e spiegare correttamente il sistema di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni finanziarie, giova premettere che nel linguaggio giuridico del legislatore italiano si ha immobilizzazione ogni volta che un elemento patrimoniale è destinato ad essere utilizzato durevolmente dalla società.
La partecipazione sociale può essere azionaria o non azionaria e può essere di entità variabile, da minima a totalitaria.
Nell'esame della materia è, però, fondamentale interpretare la normativa nazionale contenuta nella Novella 2015 in coerenza con la Direttiva dell'Unione Europea 34/2013 della quale la Novella costituisce attuazione.
La Direttiva 34/2013 attribuisce all'espressione "partecipazione" un significato meramente convenzionale. Infatti l'art.2 della Direttiva dice che per partecipazioni si intendono "i diritti al capitale in altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti"
Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione, quando supera il 20%
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