ART.2 della Costituzione: La tutela della dignità della persona
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
La norma sancisce tre principi: il principio personalista, il principio pluralista, il principio solidarista.
Per quanto riguarda il primo principio, i Costituenti riconoscono i diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo che sono irrinunciabili, inalienabili e per i quali lo Stato si impegna a garantirne un’efficace tutela (pensiamo ad es. al diritto al lavoro, alla salute, alla privacy, alla tutela dell’ambiente, all’identità sessuale).
Il principio pluralista afferma (a differenza dell’esperienza fascista in cui vi era stata la negazione assoluta dei diritti fondamentali) il dovere dello Stato di tutelare la persona anche nella sua dimensione sociale. Ora le persone sono inserite nella società ove esse possono sviluppare la propria personalità. Le formazioni sociali di cui la norma parla, sono la famiglia e la scuola ma anche i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose.
Il principio solidarista, infine, impone ai cittadini una serie di prestazioni e comportamenti necessari per il benessere collettivo. Sono doveri inerenti ad esempio al pagamento dei tributi; il dovere (diritto) di votare.
Topic: Constitutional Law. ART. 2 of the Constitution: The protection of the dignity of the person.
"The Republic recognizes and guarantees the inviolable rights of man, both as an individual and in the social formations where his personality takes place, and requires the fulfillment of the mandatory duties of political, economic and social solidarity".
The norm establishes three principles: the personalist principle, the pluralist principle, the solidarity principle.
As regards the first principle, the Constituents recognize the fundamental and inviolable rights of man which are indispensable, inalienable and for which the State undertakes to guarantee effective protection (we think about, for example, the right to work, to health, privacy, environmental protection, sexual identity).
The pluralist principle affirms (unlike the Fascist experience in which there was the absolute denial of fundamental rights) the duty of the state to protect the person also in his social dimension. Now people are inserted into society where they can develop their personality. The social formations mentioned in the law are the family and the school but also political parties, trade unions, religious communities.
Finally, the solidarity principle requires citizens to perform a series of services and behaviors necessary for collective well-being. They are duties inherent for example to the payment of taxes; the duty (right) to vote.
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