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In questo video presento uno schema per facilitare il ripasso del danno patrimoniale, percorrendo la sua evoluzione giurisprudenziale.
DANNO NON PATRIMONIALE (2059 c.c.)
Danno provocato dalla lesione o dalla perdita di beni di carattere personale e dunque, non suscettibile di valutazione economica.
- è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059) i quali si distinguono in due gruppi:
1. Ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato, art. 185 c.p.)
2. Ipotesi in cui la risarcibilità del danno, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
La natura giuridica ed il contenuto del danno patrimoniale sono state a lungo dibattute e sono mutate nel tempo.
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ANTE PRONCUNCIA C. Cost. n. 233 del 2003
Il danno morale concerne soltanto il dolore, il patema d'animo, cioè il transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima ed è sottoposto ai limiti indicati dall’art. 2059
…mentre
tutti gli altri tipi di danno derivante dalla lesione di interessi costituzionali (es. salute, nome, immagine, riservatezza ecc.) devono essere risarciti come species di danno ingiusto ex art. 2043.
(danno alla persona - DANNO PATRIMONIALE, DANNO NON PATRIMONIALE, DANNO BIOLOGICO, DANNO ESISTENZIALE)
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POST PRONCUNCIA C. Cost. n. 233 del 2003
Questa pronuncia opera una "svolta" nel sistema del danno alla persona, ricomprendendo nell'ambito dell'art. 2059, attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, ogni danno di natura non patrimoniale derivante dalla lesione di valori inerenti alla persona.
In questo modo, la Corte costituzionale, attraverso il richiamo al diritto vivente, delinea un sistema di danno alla persona, incentrato sul sistema bipolare (danno alla persona - DANNO PATRIMONIALE, DANNO NON PATRIMONIALE).
Il danno non patrimoniale a sua volta è caratterizzato per la presenza, al suo interno, di una trilogia:
• danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima del reato;
• danno biologico, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico - legale;
• danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
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POST SENTENZE DI SAN MARTINO (C., S.U., 26975/2008; C., S.U., 26974/2008; C., S.U., 26973/2008; C., S.U., 26972/2008)
Viene respinta la precedente impostazione fatta propria dalla C. Cost. 11.7.2003, n. 233 , che presentava indubbiamente il rischio di una sovrapposizione tra le voci di danno.
Le sentenze "ripensano" il danno non patrimoniale in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure (biologico, esistenziale, morale), degradate, adesso, ad un livello meramente descrittivo.
Al di fuori dei casi determinati dalla legge la tutela risarcitoria è ammessa soltanto nei casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Volontà di "contenere" il sistema di risarcimento del danno alla persona: la determinazione di contenere il sistema di riparazione del danno non patrimoniale ha portato i giudici di legittimità ad individuare anche un limite ulteriore al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili: il filtro selettivo della gravità della lesione e della serietà delle conseguenze (in tal senso anche C. St., 23.3.2009, n. 1716).
Si rende necessario effettuare un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza, cosicché il risarcimento del danno è dovuto solo nel caso in cui sia superata la soglia di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.
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