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Il Decreto Semplificazioni è infatti diventato realtà, ma davvero le cose si semplificheranno? 🤷🏻♂️
In particolare ho deciso di concentrarmi sulla CILA “liberi tutti”, la CILA sana-abusi che ti potrebbe permettere di riqualificare casa con il 110% anche in presenza di abusi!
Attenzione
Non è così semplice, le cose sono molto più complesse di quello che ti raccontano e proprio in questo video mi concentro su tre punti nevralgici, tre aspetti che devi assolutamente conoscere per evitare di rimanere fregato!
In queste righe vedrò di riassumere pro e contro di questa modifica normativa, spiegando perchè potrebbe essere uno specchietto per le allodole per tutti coloro che vogliono ottenere il 110% pur avendo abusi edilizi.
Con il dl Semplificazioni si è optato per una decisa semplificazione degli atti dovuti per ridurre i tempi dell’avvio dei cantieri relativi al superbonus 110%.
Nel comma 13-ter viene stabilito che gli interventi del superbonus 110%, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
La novità è che nella CILA non dovrà essere indicato nulla circa lo stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.
Per le nuove richieste del superbonus 100% l’attestazione degli estremi del titolo abitativo spetta dunque alla sola CILA, senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Ovviamente “ogni valutazione” sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento e degli stessi lavori “resta impregiudicata“, con la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio.
Restano fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Questo per snellire le procedure ed evitare le difficoltà di reperimento di tale documentazione in tempi compatibili con la fruizione del superbonus.
Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile, circostanza che permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie. L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in un condono per eventuali abusi.
Il nuovo comma ricorda che il superbonus decade:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste
La stessa norma sottolinea come resti “impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“, a ulteriore riprova che la disposizione non intende affatto agevolare l’abusivismo. Significa che: la CILA dovrà riportare fedelmente lo stato dei luoghi, pena decadenza del beneficio.
Ciò significa che un semplice raffronto documentale tra la CILA presentata e l’ultimo titolo edilizio consentirà facilmente l’individuazione di un abuso edilizio.
In sostanza, col DL 77/2021 sarebbero richieste soltanto scarne informazioni sulle origini costruttive e autorizzative dell’edificio, senza porsi il problema dopo il primo momento edificatorio siano stati compiuti illeciti e abusi di qualunque gravità.
Ma davvero posso presentare una CILA per fare opere Superbonus 110% senza svolgere adeguate indagini di conformità urbanistica e Stato legittimo sul fabbricato?
Secondo una interpretazione letterale, questa forma di semplificazione consentirebbe di omettere le verifiche dello Stato Legittimo per presentare una CILA per opere qualificate come manutenzione straordinaria, in base ai requisiti disposti dall’art. 33 DL 77/2021. E dal punto di vista deontologico, un Tecnico professionista può davvero agire senza conoscere bene le condizioni di legittimità e dello stato dei luoghi dell’edificio?
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15:10 CILA-superbonus110 ad hoc?
16:59 La soluzione migliore per avere il 110
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SUPERBONUS 110 e CILA sana-ABUSI spiegato semplicemente
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