Come muoversi tra le maglie della Giustizia penale? I consigli dell'avvocato saranno nel video che, se ci sarà interesse, troverete ogni mese.
Potete interagire, ponendo domande specifiche o chiedendo che venga trattato un argomento in particolare, scrivendo la richiesta nei commenti qui sotto o via email all'indirizzo studiolegalefrugiuele@gmail.com.
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HO PRESENTATO UNA QUERELA E NON NE HO SAPUTO PIU' NULLA: PERCHE’?
Quando si presenta una querela nei confronti di qualcuno, non basta recarsi in un posto di polizia ed esporre i fatti all’agente che la raccoglie, questo serve solo a far giungere all’autorità giudiziaria la notizia di reato, ma non tutela automaticamente gli interessi di chi fa la segnalazione. Se si vuole seguire l’iter che la querela seguirà e le vicende successive alla sua presentazione, occorre esprimere tale volontà, al momento o anche successivamente, secondo le previsioni del codice di procedura penale.
In particolare, una delle ipotesi più frequenti che possono verificarsi, per esempio quando la querela è presentata contro ignoti, è quella della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. In questo caso, a meno che non sia stato espressamente richiesto, nessuno ci avvertirà e il procedimento potrà concludersi senza che ne sappiamo nulla. Solo per i reati compiuti con violenza alla persona infatti il legislatore ha stabilito, nel 2013, che la richiesta di archiviazione venga notificata comunque alla persona offesa (Legge 119/2013 c.d femminicidio) e che quest’ultima abbia 30 giorni di tempo per presentare opposizione, così come pure nel caso di furto in abitazione e furto con strappo, ipotesi aggiunta con la Riforma Orlando del luglio 2017, mentre per tutti gli altri casi dovrà essere nostra cura indicare di voler essere avvertiti in questo eventualità e potremo così opporci a tale richiesta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 408 c.p.p. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari-
Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
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