Incidente stradale conducente ubriaco? La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9448/2015 ha stabilito il principio di diritto secondo cui, nell’ipotesi in cui un incidente stradale venga causato dalla condotta, dolosa o colposa di un conducente ubriaco, non potrà trovare accoglimento la domanda risarcitoria in suo favore e volta al ristoro delle gravi lesioni personali subite nell’incidente medesimo.
Incidente stradale conducente ubriaco? La Cassazione ordinanza N. 9448/15
Con l’ordinanza in parola, gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto in sede di legittimità da un conducente che impugnava la sentenza pronunciata dai giudici di appello meneghini.
Incidente stradale conducente ubriaco? L’alcoltest
Questi ultimi infatti avevano escluso che potesse riconoscersi in favore dell’automobilista l’indennizzo assicurativo giacché, sottoposto agli esami del caso dopo l’occorso incidente, era risultato positivo all’alcoltest, oltreché positivo agli esami tossicologici, nella misura in cui venivano rintracciate sostanze stupefacenti nel sangue.
Rimarcavano i giudici nei precedenti gradi di giudizio, come l’incidente occorso fosse imputabile alla sua condotta, e pertanto non avrebbe potuto aver luogo il risarcimento assicurativo in quanto “l’assicurazione non copre i danni riportati alla persona e quindi l’indennizzo è escluso tout court”.
Incidente stradale conducente ubriaco? Impugnata la polizza assicurativa
A seguito del rigetto della domanda azionata, l’automobilista adiva la Suprema Corte per sentire dichiarare la vessatorietà della clausola della polizza assicurativa nella misura in cui negava tale indennizzo.
Incidente stradale conducente ubriaco? L’inoperatività della copertura assicurativa
Invero, sostenevano gli ermellini, l’inoperatività della copertura assicurativa, discende direttamente dall’art. 1900 c.c. il quale recita testualmente che “l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato e del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”, ragion per cui l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario.
Tale principio, sostiene la Suprema Corte, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui “la condotta colposa o dolosa dell’assicurato non sia stata la sola causa del verificarsi dell’evento dannoso”.
Avv. Cristiano Cominotto
Avv. Raffaele Moretti
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