Il potere di compiere atti giuridici può essere conferito (per contratto o per legge) o in nome e per conto del rappresentato o per conto del rappresentato ma in nome proprio (c.d. rappresentanza "diretta" e "indiretta"); in questo ultimo caso è necessario che il soggetto trasferisca il contenuto del contratto in capo al rappresentato.
L'atto (negozio) conio quale viene normalmente conferito il potere di rappresentanza è la procura, che deve avere la stessa forma prevista per il contratto al quale si riferisce.
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